Legge sulla disciplina dell'attività di lobbying presso i decisori pubblici
Trasparenza e partecipazione democratica ai processi di formazione della decisione
La Legge sulla disciplina dell’attività di lobbying presso i decisori pubblici (L.R. n.30/2017) da piena attuazione al Titolo III dello Statuto della Regione, in base al quale viene riconosciuto il valore della partecipazione attiva e consapevole dei cittadini quale elemento essenziale della vita pubblica democratica. Con questa legge si intende disciplinare l’attività di lobbying dei rappresentanti di gruppi di interesse particolare presso i decisori pubblici, regolamentandone l’interazione attraverso strumenti, dispositivi e procedure definite, che assicurino il perseguimento dei principi di eguaglianza, non discriminazione e proporzionalità delle decisioni pubbliche, nonché di trasparenza e partecipazione democratica ai processi di formazione della decisione. Al fine di dare concreta attuazione alla legge, la Giunta regionale ha istituito il Registro pubblico, il Codice di condotta dei rappresentanti di gruppi di interesse particolare nonché reso pubblica l’Agenda degli incontri.